Tracciabilità flussi finanziari

Il quadro normativo di riferimento in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è essenzialmente costituito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante «Misure  urgenti  in materia di sicurezza».

Vanno inoltre segnalate  le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 (reperibile sul sito  www.avcp.itApertura su nuova finestra del sito esterno dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con le quali l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (di seguito, per brevità, AVCP) ha fornito le indicazioni applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la richiamata normativa prevede che:

  • A. gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche: il mancato utilizzo dei predetti strumenti determina la risoluzione di diritto dei contratti;
  • B. negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice identificativo della gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), preventivamente richiesti dalle stazioni appaltanti;
  • C. tutti i movimenti finanziari  dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo i casi dei pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, assistenziali, ai gestori e ai fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi o spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1500 euro - dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • D. i contratti devono contenere apposite clausole con cui gli appaltatori:
    • al fine di non incorrere nella nullità dei contratti, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
    • assumono l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

I suddetti obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente.

Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7.9.2010), l’articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ovvero entro il 17 giugno 2011.

Si forniscono, inoltre, anche alla luce delle indicazioni date in proposito dall’AVCP nelle determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, relativamente alle Convenzioni, agli Accordi Quadro, al Mercato Elettronico della PA, le seguenti delucidazioni. 

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