Il quadro normativo di riferimento in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è essenzialmente costituito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza».
Vanno inoltre segnalate le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 (reperibile sul sito www.avcp.itApertura su nuova finestra del sito esterno dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con le quali l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (di seguito, per brevità, AVCP) ha fornito le indicazioni applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la richiamata normativa prevede che:
  • A.gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche: il mancato utilizzo dei predetti strumenti determina la risoluzione di diritto dei contratti;
  • B.negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione deve essere indicato il codice identificativo della gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), preventivamente richiesti dalle stazioni appaltanti;
  • C.tutti i movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo i casi dei pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, assistenziali, ai gestori e ai fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi o spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 1500 euro - dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • D.i contratti devono contenere apposite clausole con cui gli appaltatori:
    • al fine di non incorrere nella nullità dei contratti, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
    • assumono l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
I suddetti obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente.
Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7.9.2010), l’articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ovvero entro il 17 giugno 2011.
Si forniscono, inoltre, anche alla luce delle indicazioni date in proposito dall’AVCP nelle determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, relativamente alle Convenzioni, agli Accordi Quadro, al Mercato Elettronico della PA, le seguenti delucidazioni.
Sono state pubblicate in data 10 dicembre 2010 le Condizioni Generali allegate ai Bandi di abilitazione del Mercato Elettronico della PA (contenenti le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto tra Punto Ordinante e Fornitore Contraente) adeguate alla sopra citata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, si è proceduto:
  • ad introdurre, al comma 2, dell'articolo 9 – Fatturazione e pagamenti la previsione secondo cui nella fattura del Fornitore ovvero unitamente alla medesima deve essere indicato il CIG e il CUP ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e comunicato dall'Amministrazione;
  • ad introdurre al comma 1, dell'articolo 12 - Clausola risolutiva espressa, la lettera h) che aggiunge tra le diverse ipotesi di risoluzione, quella prevista all'art. 17, comma 2 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse, ovvero che i singoli contratti saranno risolti di diritto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • ad aggiungere, al fine di rendere di immediata evidenza le disposizioni e gli obblighi del Fornitore Contraente, dei subappaltatori e dei subcontraenti, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, un nuovo articolo, ovvero l’art.17 “Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori Clausole risolutive espresse”.
Si evidenzia, inoltre, che l’AVCP nella sopra richiamata determina, ha esplicitato che:
“il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell’ordinativo di pagamento.”.
Alla luce di ciò, nelle procedure di acquisto di beni e servizi effettuate mediante Mercato Elettronico della PA, le Amministrazioni (Punti Ordinanti) dovranno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, come modificato dalla Legge di conversione n. 217/2010, nonché delle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, provvedere ad inserire sia nell’Ordine Diretto sia nella Richiesta di Offerta il CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti (v. art. 17, comma 6 delle Condizioni Generali).

Convenzioni e Accordi Quadro stipulati dopo il 7 settembre 2010
Al fine di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, nelle Convenzioni, negli Accordi Quadro e Appalti Specifici si è proceduto:
  • al fine di non incorrere nella nullità assoluta dei contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, ad inserire:
    • una clausola con cui gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
    • una previsione con cui gli appaltatori assumono l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
  • una ulteriore clausola risolutiva espressa degli Ordinativi di fornitura e della Convenzione, nonché dei contratti di fornitura stipulati in sede di appalto specifico relativo ad un Accordo Quadro, qualora le transazioni siano eseguite senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • ad inserire una previsione secondo cui l'Amministrazione deve provvedere alla indicazione nell'Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
  • ad inserire una previsione secondo cui il Fornitore nella fattura ovvero unitamente alla medesima deve indicare il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o dell'Accordo Quadro, nonchè il CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e comunicato dall'Amministrazione, salvo particolari clausole, negoziate per Convenzioni stipulate a seguito di gare bandite prima del 7 settembre 2010. Per queste ultime si invitano le Amministrazioni aderenti alla verifica delle specifiche previsioni;
  • a convogliare, al fine di rendere di immediata evidenza gli obblighi del Fornitore, dei subappaltatori e dei subcontraenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, le relative disposizioni in un unico articolo delle Condizioni Generali, rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori Clausole risolutive espresse".
Con riguardo ai contratti attuativi emessi nell'ambito delle Convenzioni/Accordi Quadro Consip, l'AVCP, nelle sopra richiamate determinazioni, ha previsto che le Amministrazioni Contraenti siano tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto, che andrà poi indicato nei pagamenti ai fini della tracciabilità.
Nella richiesta di tale CIG “derivato”, è però necessario fare riferimento al CIG relativo alla Convenzione/Accordo Quadro, reperibile nell’epigrafe del testo della Convenzione/Accordo Quadro ovvero nel Bando di gara.

Convenzioni e Accordi Quadro stipulati prima del 7 settembre 2010 e contratti attuativi stipulati prima e dopo il 7 settembre 2010
Per quanto riguarda le Convenzioni e gli Accordi Quadro stipulati da Consip in data antecedente al 7 settembre 2010, i cui contratti attuativi sono stati stipulati prima e dopo il 7 settembre 2010, l’articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ovvero 17 giugno 2011.
Sulla scorta della previsione normativa in merito all’integrazione automatica degli stessi con le clausole di tracciabilità, le Convenzioni e gli Accordi Quadro stipulati prima del 7 settembre 2010 e i contratti attuativi stipulati prima e dopo il 7 settembre 2010 sono integrati automaticamente con le clausole di tracciabilità previste dalla normativa.
L’AVCP chiarisce, al riguardo, che “fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG”.

Convenzioni e Accordi Quadro stipulati precedentemente alla predisposizione del sistema SIMOG
In ottemperanza alla determinazione AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, ai sensi della quale occorre procedere alla comunicazione dei CIG, laddove non precedentemente previsti, si è provveduto a richiedere i CIG relativi alle Convenzioni che ne erano prive per essere state sottoscritte precedentemente alla predisposizione del sistema SIMOG (2006). Tali CIG sono presenti in un elenco consultabile nella presente sezione del portale, contenente anche i CIG relativi alle Convenzioni e agli Accordi Quadro stipulati prima del 7 settembre 2010, i cui contratti attuativi sono ancora produttivi di effetti alla scadenza del periodo transitorio (17/06/2011).