Il quadro normativo di riferimento in tema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è essenzialmente costituito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza».
Vanno inoltre segnalate le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 (reperibile sul sito www.avcp.itApertura su nuova finestra del sito esterno dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con le quali l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (di seguito, per brevità, AVCP) ha fornito le indicazioni applicative sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, la richiamata normativa prevede che:
I suddetti obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente.
Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7.9.2010), l’articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ovvero entro il 17 giugno 2011.
Si forniscono, inoltre, anche alla luce delle indicazioni date in proposito dall’AVCP nelle determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, relativamente alle Convenzioni, agli Accordi Quadro, al Mercato Elettronico della PA, le seguenti delucidazioni.