Obbligo - Facoltà

La tabella rappresenta un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Attraverso la tabella, gli utenti hanno la possibilità di individuare la normativa applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto, alla propria categoria di appartenenza (amministrazione centrale, ente del servizio sanitario nazionale, amministrazione territoriale, etc..) e alla classe di importo.

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    Autorità indipendenti: le autorità indipendenti hanno l’obbligo, per le acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, a altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, comma 450, l. 296/2006). Le autorità indipendenti possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (art. 1, comma 449, l. 296/2006). In via generale, hanno facoltà di ricorrere a tutti gli strumenti messi a disposizione da Consip.

    Microacquisti: per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); per gli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro non rileva l’ obbligo per gli enti del servizio sanitario nazionale  di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale di riferimento(art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della l. 208/2015). Per i comuni: per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, possibilità di procedere ad acquisti autonomi fermi restando gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 9, comma 3 del DL 66/2014 nonché il rispetto del benchmark delle convenzioni Consip (art. 23-ter, comma 3 del DL 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501 della L. 208/2015).

    Benchmark: per gli acquisti effettuati non ricorrendo alle convenzioni-quadro stipulate da Consip, le amministrazioni pubbliche e le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati - eccetto i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti - utilizzano i parametri prezzo-qualità  delle convenzioni Consip come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (art. 26, comma 3, l. 488/1999; art. 1, comma 498, l. 208/2015); i parametri di prezzo qualità sono costituiti dai prezzi e dai valori relativi a ciascuna convenzione stipulata da Consip e pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze e nel  portale www.acquistinretepa.it (art. 1, commi 507 e 508, l. 208/2015). Per le acquisizioni per le quali le stazioni appaltanti non utilizzino gli accordi quadro stipulati da Consip esse adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità-prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro stipulati da Consip (art. 2, comma 225, l. 191/2009).

    Procedure autonome in caso di indisponibilità della convenzione: le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni –quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della detta convenzione (art. 1, comma 3, d.l. 95/2012). Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le merceologie individuate ai sensi dell’art. 9, comma 3 del d.l. 66/2014, possono procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014).

    Autorizzazione organi di vertice: le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali possono procedere ad acquisti autonomi quando il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti (art. 1, comma 510, l. 208/2015). Le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT obbligate per l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività ad approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione  ovvero in caso di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, dandone comunicazione all’ANAC e all’AGID (art. 1, comma 516, l. 208/2015).

    Digitalizzazione degli appalti: a decorrere dal 2024 le stazioni appaltanti devono assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. A tal fine lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici deve essere svolta mediante utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da AGID. La piattaforma Acquisti in rete è piattaforma certificata (artt. 19 e ss., d.lgs. 36/2023).