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Acquisti in rete della PA > Mercato Elettronico > Info Generali MePA > Regole e suggerimenti
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Per facilitare e migliorare l'utilizzo del Mercato Elettronico, scopri regole e suggerimenti utili cliccando sulle tematiche di tuo interesse.

»Regole di Accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico

Valide per tutti i bandi, le regole e la documentazione specifica dei bandi ("Condizioni generali di fornitura" e "Capitolato Tecnico" ; " Bando xxx" ) disciplinano le condizioni di accesso e di utilizzo del sistema e i contratti conclusi tra i Fornitori e le Amministrazioni acquirenti. L'accesso e l'utilizzo del MEPA comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nei suddetti documenti. Scarica le regole

»Bando di abilitazione

Il Bando indica i requisiti per l'abilitazione espressi in termini di capacità professionale e capacità economico-finanziaria. All'Impresa richiedente l'abilitazione ne viene chiesto il rispetto attraverso dichiarazioni autocertificate durante la procedura di abilitazione

»Capitolato tecnico

descrive i requisiti specifici, espressi in termini di caratteristiche obbligatorie da specificare e valori minimi da rispettare, che i prodotti/servizi dell'Impresa devono possedere per poter essere abilitati

»Condizioni Generali di Contratto

Individuano gli obblighi specifici relativi alla fornitura (con particolare riguardo alla consegna e verifica o collaudo dei beni), alle prestazioni accessorie (quali, ad esempio, particolari garanzie sul prodotto), al pagamento del corrispettivo, alle penali applicabili nonché alle ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto.

»Normativa di riferimento

Si evidenzia che:

  • il D.P.R. 101/2002 rimane in vigore e continua ad applicarsi, in quanto la sua abrogazione è prevista con decorrenza dall'entrata in vigore il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, (art. 256, comma 4 del D.lgs. 163/2006);
  • il DPR n 384/2001, così come previsto dall'art. 253, comma 22, lett. b) del D.lgs. 163/2006 In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del Regolamento continua a disciplinare, nei limiti di compatibilità con le disposizione del Codice, le forniture e i servizi in economia. Consulta la normativa

»Importi delle soglie di rilievo comunitario

Fatte salve le disposizioni interne di acquisto delle singole Amministrazioni, per i settori tradizionali, ovvero quelli che vengono disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 (cfr. art. 28 D.Lgs. 163/2006) le nuove soglie comunitarie, in vigore dal primo gennaio 2010 sono :

  • 125.000 € per appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle Amministrazioni Centrali
  • 193.0000 € per appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da tutte le Amministrazioni non Centrali

»Le PA obbligate a ricorrere al MEPA

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito i riferimenti normativi che hanno introdotto l'obbligatorietà all'utilizzo del MEPA. Tali interventi normativi sono validi in linea generale, salvo che specifiche norme non stabiliscano diversamente.

  • PA centrali e periferiche dello Stato - dal 01/07/2008 - finanziaria 2007
    Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101.
    A titolo di esempio, non sono obbligati: Comuni, Province, Regioni, Scuole, Università, Aziende Ospedaliere.

Si evidenzia inoltre che nell'ambito della loro autonomia le PA possono istituire il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico per gli acquisti al di sotto della soglia comunitaria di beni e servizi in esso presenti.
Ad esempio:

  • Strutture Sanitarie del Lazio - dal 15/09/2008
    Dal 15 settembre 2008, gli acquisti relativi ai beni di consumo per il fabbisogno del Sistema Sanitario Regionale Lazio al di sotto della soglia comunitaria devono essere effettuati attraverso il MEPA. Tutte le aziende sanitarie del Lazio sono dunque tenute a ricorrere al Mercato Elettronico.
  • Comune di Roma - dal 01/01/2009 - Comune di Roma - delibera n° 342 di Giunta Comunale del 22 ottobre 2008
    Dal 1° gennaio 2009 è previsto l'utilizzo obbligatorio del Mercato Elettronico da parte di tutti i Dipartimenti, degli Uffici extradipartimentali e del Municipi del Comune di Roma oltre che degli uffici amministrativi di supporto agli organi politici dell'Amministrazione Comunale per approvvigionamenti di beni e di servizi presenti nel catalogo MePA, il cui importo risulti inferiore alla soglia comunitaria.
  • Comune di Genova - Delibera n° 404 del 12 novembre 2009
    Dal 12 novembre 2009, il Comune di Genova ha reso obbligatorio, per tutte le Direzioni/Settori dell'Ente, l'utilizzo del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione per gli approvvigionamenti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, in ordine alle categorie presenti nei cataloghi MePa.
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»Responsabilità e ruolo di Consip e del Ministero dell'Economia e della Finanza

Consip e il MEF operano in una posizione di assoluta autonomia ed indipendenza rispetto agli altri soggetti del Mercato Elettronico: in particolare, Consip non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante, socio, dipendente o subalterno del Gestore del Sistema, del Punto Ordinante, del Fornitore o di qualunque altro soggetto.

In nessun caso MEF, Consip o il Gestore del Sistema possono essere ritenuti responsabili per gli obblighi derivanti dalla stipula dei Contratti conclusi dai Punti Ordinanti e dai Fornitori nell'ambito del Mercato Elettronico. (cfr. art. 5 Regole di accesso e Utilizzo MEPA)
Consip non effettua alcun controllo o verifica, preventiva o successiva, circa la legittimità e lo svolgimento delle procedure di acquisto attuate dalle Amministrazioni procedenti. (cfr. art. 33 Regole di accesso e Utilizzo MEPA)
MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.

Nell'ambito del Mercato Elettronico Consip provvede all'abilitazione dei Fornitori e dei relativi Beni e Servizi attraverso un'apposita procedura che si svolge sotto la propria competenza e responsabilità, sulla base della pubblicazione di appositi Bandi di abilitazione; riceve le domande di abilitazione dei Fornitori al Mercato Elettronico e accerta il rispetto dei requisiti richiesti anche attraverso l'acquisizione di apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio e verifiche a campione. Consip pubblica quindi i Cataloghi di Beni e Servizi dei Fornitori abilitati e mette a disposizione il Sistema - anche attraverso l'attività svolta dal Gestore del Sistema - ai Punti Ordinanti che intendono svolgere le proprie procedure di acquisto sul Mercato Elettronico. Consip non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle procedure di acquisto dei Punti Ordinanti, che verranno effettuate da ciascun Punto Ordinante in piena indipendenza ed autonomia. (cfr. art. 5 Regole di accesso e Utilizzo MEPA)

»Controlli e verifiche Consip

  • Controlli e verifiche verso le imprese
    Consip si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche anche a campione - anche successivamente al rilascio dell'abilitazione - in merito all'effettiva sussistenza ed alla permanenza dei requisiti dichiarati dai fornitori all'atto della domanda di abilitazione ed in merito alla rispondenza dei beni e dei servizi offerti per l'abilitazione alle specifiche tecniche indicate nel bando.
    Consip potrà richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti, nonché delle eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi od elenchi rilevanti ai fini dell'abilitazione del fornitore. (cfr. art 22 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA). Consip si riserva inoltre il diritto di in qualunque momento la correttezza, la completezza e la chiarezza delle informazioni relative alle caratteristiche dei beni e dei servizi inseriti nel catalogo.
  • Controlli e verifiche verso le PA
    Il MEF e/o la Consip si riservano la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione - anche successivamente al rilascio della Registrazione - in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Punti Ordinanti all'atto della domanda di Registrazione e di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per la Registrazione del Punto Ordinante.
  • Controllo sul possesso dei requisiti da parte dei Punti Ordinanti
    In sede di scelta del contraente, conclusione ed esecuzione del contratto le verifiche e i controlli necessari sul possesso dei requisiti (tanto dei requisiti e i criteri minimi per l'abilitazione dei fornitori previsti dalla documentazione dei Bandi di abilitazione, tanto di quelli ulteriori eventualmente richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 37 delle Regole) in capo ai Fornitori (ad es. quelli in capo all'aggiudicatario ex artt. 38 e 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006) sono di competenza della singola Amministrazione procedente.

»Responsabilità e ruolo del Gestore del Sistema

Il Gestore del Sistema è stato incaricato da Consip, per conto del MEF, della gestione dei servizi di conduzione tecnica del Mercato Elettronico e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo.
Il Gestore del Sistema è inoltre incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli utenti e inviati attraverso il sistema nell'ambito delle procedure di abilitazione e di acquisto del Mercato Elettronico e, in generale, delle Registrazioni di Sistema. Il Gestore, tra l'altro, è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia, adottando le misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003, dal relativo disciplinare tecnico Allegato b) e s.m.i.

»Responsabilità del Punto Ordinante

Il Punto Ordinante che utilizza il Mercato Elettronico per i propri acquisti agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta del Fornitore e della stipula del relativo Contratto.
Il Punto Ordinante che utilizza il Mercato Elettronico sarà, pertanto, tenuto a verificare preventivamente l'applicabilità delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere nell'ambito del Mercato Elettronico, accertando l'adeguatezza e la conformità dei propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, quale il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006 (cfr. art.7 Regole di accesso e Utilizzo MEPA).
Sono dunque di esclusiva competenza e responsabilità dell'Amministrazione procedente:

  • la scelta della procedura di acquisto utilizzata sul MEPA e il corretto svolgimento della medesima
  • la redazione e il contenuto dell'RDO , della scelta e del numero dei Fornitori invitati e, in generale, dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l'invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o di offerte sostitutive da parte dei Fornitori, facoltà di ritiro dell'offerta da parte dei Fornitori, revoca dell'aggiudicazione. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione e ai relativi regolamenti interni dell'Amministrazione procedente e potranno avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto delle funzionalità del Sistema. (Cfr. art. 37 Regole di accesso e Utilizzo MEPA)

Pertanto Consip, in quanto soggetto terzo rispetto alle procedure poste in essere dall'Amministrazione, non può entrare nel merito di qualsivoglia operazione che spetti esclusivamente al Punto Ordinante.

»Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti

Salvo diversa indicazione, da inserire nell'apposito campo note dell'ODA o nell'ambito dell'RDO, il Punto Ordinante opera anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti da questo conclusi nell'ambito del Mercato Elettronico, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Cfr. art. 7 Regole di accesso e Utilizzo MEPA)

»Tutela della proprietà industriale e/o intellettuale

Il fornitore abilitato garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Beni inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi. Il fornitore si impegna inoltre a non inserire nel catalogo beni o servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento. (cfr. art 27 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA).
Si invitano pertanto le imprese ad inserire nei cataloghi solamente prodotti/servizi per i quali si abbia la titolarità alla commercializzazione, onde evitare azioni legali da parte di altri Fornitori che vantano diritti di c.d. "esclusiva" su tali prodotti/servizi.
Da ultimo si tiene a precisare che la procedura del "copia riga", volta a rendere il processo di inserimento del catalogo più veloce ed immediato, presuppone, comunque, la piena titolarità del fornitore alla commercializzazione dei prodotti/servizi copiati, e deve rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore

»Tutela della concorrenza

Il Punto Ordinante ed il Fornitore si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Mercato Elettronico si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto.
Potrà essere ritenuta autonoma e motivata causa di esclusione, che darà luogo al relativo provvedimento di diniego o revoca dell'abilitazione, la realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m.i., e realizzate con riferimento alle categorie di Beni/Servizi relative al Bando in base al quale è stata richiesta o è stata concessa l'Abilitazione. (cfr. art 17 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA).
I Punti Ordinanti si impegnano a segnalare a Consip la realizzazione da parte dei Fornitori nelle procedure di acquisto svolte nell'ambito del Mercato Elettronico di comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato (cfr. art 9 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA).

»Copyright portale acquistinrete

Le informazioni, i materiali e ogni altro documento acquisiti attraverso il Portale www.acquistinretepa.it, possono essere mostrati, riformattati e stampati esclusivamente ad uso personale dell'utente. Gli utenti accettano di non riprodurre, ritrasmettere, distribuire, vendere, divulgare o diffondere le informazioni, i materiali e ogni altro documento acquisiti attraverso il suddetto Portale, senza il consenso scritto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso della Consip S.p.A.
È inoltre rigorosamente proibito qualsiasi uso dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni"Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel presente Portale per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.. Per saperne di più vai alla pagina specifica Copyright.

»Contestazioni

Le eventuali contestazioni da parte dei Punti Ordinanti relative alla violazione delle Regole MEPA, dovranno essere inviate a Consip per mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale e spedito alla casella di posta elettronica del Bando di interesse.

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»Accessibilità al MEPA

L'accesso e l'utilizzo al Mercato Elettronico sono gratuiti, senza alcun costo in capo al punto ordinante o al fornitore.

Il Mercato Elettronico è normalmente accessibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 18.00. In ogni caso l'accesso di fornitori e amministrazioni sarà consentito in qualsiasi momento in cui il sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, e dunque anche in orari o giornate diverse da quelle indicate. (cfr. art. 3 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA)

»La firma digitale

La firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e-Government. Assumendo il medesimo valore legale, può essere considerata l'equivalente di una firma autografa su carta.
Inoltre, l'art. 15 della legge n. 59/1997 stabilisce infatti che "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge".
La firma digitale quindi è un sistema informatico che consente al sottoscrittore di rendere manifesta l'autenticità del documento, esattamente nello stesso modo in cui avviene con la firma su carta, e al destinatario di verificarne la provenienza e l'integrità. Infatti si basa sul metodo crittografico a doppia chiave asimmetrica, ossia su una coppia di chiavi digitali, una pubblica e una privata, attribuite in maniera univoca al titolare della coppia di chiavi. La chiave privata è destinata a essere conosciuta solo dal titolare, ed è utilizzata per la generazione della firma digitale da apporre al documento. La chiave pubblica serve, invece, per verificare l'autenticità della firma.
In sintesi, le principali caratteristiche sono:

  • autenticità: certezza dell'identità del sottoscrittore
  • integrità:garanzia che il documento informatico non sia stato manomesso dopo la sua sottoscrizione
  • non ripudio: la firma digitale si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, salvo prova contraria
  • valore legale: il documento informatico sottoscritto con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta, se conforme alle regole tecniche dell'art 71 del D.Lgs. 82/2005, che garantiscono l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.
    Per essere "riconosciuta" nell'ambito del Mercato Elettronico, la firma deve essere rilasciata da uno dei certificatori accreditati dal CNIPA ed intestata a colui che deve firmare documenti impegnativi per la PA o l'Azienda fornitrice

»Mancato utilizzo della firma digitale

Il mancato o comunque non corretto utilizzo degli strumenti informatici (Firma Digitale, Codice Utente, PIN) di volta in volta richiesti per compiere le attività nell'ambito del Mercato Elettronico costituiscono una violazione delle Regole del MEPA. (cfr. art. 32 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA).
Si invitano dunque le PA a perfezionare gli ordinativi di fornitura facendo ricorso alla firma digitale ed inviando i documenti attraverso le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed i fornitori abilitati ad accettare, per loro tutela, soltanto gli ordinativi di fornitura firmati digitalmente dai Punti Ordinanti registrati ed inviati attraverso le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Ogni richiesta di fornitura eseguita attraverso altre modalità, ad esempio inviando l'ordinativo via fax, non può considerarsi un contratto concluso attraverso il Mercato Elettronico della PA. Tale contratto non sarà dunque disciplinato dalle Condizioni Generali relative al bene o al servizio oggetto del Contratto e dalle Regole di accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico.

»Comunicazione e utilizzo improprio della casella di posta elettronica

I Punti Ordinanti e le imprese abilitate possono comunicare tra di loro attraverso una casella di posta elettronica, assegnata alle imprese direttamente dal sistema in fase di abilitazione.
L'utilizzo della casella di posta elettronica comporta l'integrale e completa accettazione dei Termini e delle Condizioni di utilizzo della Posta Elettronica (Allegato 1 alle "Regole di accesso ed utilizzo del Mercato Elettronico"), che specificamente prevedono l'utilizzo della Casella di posta elettronica esclusivamente per comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Mercato Elettronico, nonché l'invio e la ricezione di messaggi e materiali specificamente connessi alle procedure telematiche di acquisto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni relative alla gestione delle transazioni, richieste di chiarimenti su oggetto e modalità delle forniture, informazioni aggiuntive sugli oggetti della fornitura, specificazioni di riferimenti per consegne/spedizioni, etc.).
E' fatto esplicito divieto ai Fornitori di utilizzare le informazioni e, in generale, i dati presenti sul sito e relativi agli utenti per l'invio di comunicazioni o sollecitazioni commerciali o di altro genere. Qualsiasi utilizzo dei dati che sia diverso da quello suddetto è soggetto al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla legge, ed in particolare dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003), pena l'irrogazione delle relative sanzioni da parte delle autorità competenti.

L'accertamento da parte di Consip S.p.A. dell'invio non autorizzato ai Punti Ordinanti di comunicazioni commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all'acquisto, può comportare la sospensione dell'abilitazione.

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»Autocertificazione dei fornitori

L'abilitazione dei fornitori viene effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47, Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., Poiché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la medesima validità temporale del certificato che sostituiscono, almeno ogni sei mesi il fornitore, si impegna a rinnovare le autocertificazioni in scadenza e a confermare la permanenza dei requisiti richiesti dal Bando già dichiarati all'atto della domanda di abilitazione, seguendo la procedura indicata sul sito. (cfr. art 23 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA).

»Fatturato specifico richiesto nell'ambito della procedura di abilitazione

Per fatturato specifico si intende il valore complessivo relativo all'anno precedente (ossia ai 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda) di tutte le forniture relative alle categorie di prodotti e/o servizi oggetto del Bando di interesse.

»Poteri di rappresentanza necessari per chi agisce all'interno del MEPA in nome e per conto del Fornitore

Nel caso di persone giuridiche, oltre al rappresentante organico dell'ente, è ammessa la partecipazione anche del procuratore speciale (sia esso un dipendente, un consigliere dell'organo dotato dei poteri di gestione, o un soggetto terzo rispetto all'ente), il quale dovrà essere dotato quanto meno dei poteri necessari sia per richiedere l'abilitazione sia per partecipare al Mercato Elettronico e, quindi, di concludere contratti, nonché di tutti i poteri necessari per compiere qualsiasi attività propedeutica, inerente o conseguente alla partecipazione al MEPA.

»Potere di firma nell'ambito dell'impresa

Anche se nell'ambito di un'impresa il potere di firma non è necessariamente limitato al legale rappresentante (es. procuratore speciale), ma può essere conferito ad altri soggetti, nell'ambito del Mercato Elettronico esiste un vincolo indissolubile tra il soggetto legale rappresentante che chiede l'abilitazione ed è titolare dell'account e colui che agisce all'interno del MEPA e firma le relative offerte: ad oggi è previsto che siano necessariamente la medesima persona.

»Legale Rappresentante unico in caso di abilitazione a più bandi

Nel caso in cui un fornitore sia già abilitato ad altri bandi, la domanda relativa al nuovo bando dovrà essere proposta dal medesimo legale rappresentante che già agì per conto del fornitore richiedente in occasione di precedenti bandi di abilitazione.

»Abilitazione impresa con residenza estera

Affinché un'impresa non residente in Italia possa richiedere l'abilitazione al MEPA può nominare un rappresentante fiscale sul territorio nazionale o in alternativa identificarsi direttamente in Italia:
1) nomina del rappresentante fiscale (art. 17 DPR 633/1972) sul territorio nazionale: la nomina del rappresentante fiscale deve avvenire con atto pubblico, con scrittura privata registrata o con lettera annotata in apposito registro. Inoltre, al rappresentante fiscale è richiesta la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 relativa ai carichi pendenti ed al casellario giudiziario.
2) identificazione diretta (art. 35 DPR 633/1972): i non residenti nel territorio dello Stato italiano possono identificarsi direttamente in Italia, ai sensi delle nuove disposizioni recate dall'articolo 35 ter del DPR 633/72 (al momento accessibile ai soggetti non residenti di altri Paesi membri dell'UE). In tal caso, i non residenti devono presentare l'apposito modello anagrafico (modello ANR/1). Il modello è disponibile in formato elettronico, gratuitamente, sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

»Abilitazione di consorzi stabili

Salvo quanto diversamente previsto da ciascun Bando di abilitazione, non sono ammessi a richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, lettera e), del d. lgs. n. 163/2006, mentre sono ammessi a richiedere l'abilitazione, tra gli altri, i consorzi stabili di cui all'art. 34, lettera b) e c) e all'art. 36 del d. Lgs. n. 163/2006. In fase di abilitazione e nei successivi rinnovi, il Consorzio (stabile o tra soc. cooperative), dovrà indicare tutte le imprese consorziate facenti parte del consorzio stesso, mantenendo aggiornato tale elenco in caso di variazioni, e allegare idonea dichiarazione, firmata digitalmente, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa consorziata, che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006.

»Raggruppamenti temporanei di imprese

Nonostante i raggruppamenti temporanei di imprese non possano essere abilitati al Mepa, un fornitore abilitato può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 37, comma 12, del d. lgs. n. 163/2006. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali il fornitore abilitato agisce, devono essere a loro volta già abilitati al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte del fornitore abilitato (cfr. art 38 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA).

»Sospensione dell'abilitazione dei fornitori

Consip potrà sospendere o, se lo ritiene opportuno e fino all'esito delle eventuali verifiche, o revocare l'abilitazione del fornitore nei seguenti casi:

  • a seguito della mancata conferma (ogni sei mesi) della permanenza dei requisiti richiesti in ambito dell'abilitazione
  • a seguito della comunicazione di modifica dei dati e delle informazioni relative al fornitore dichiarati nell'ambito della domanda di abilitazione. (cfr. art 23 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA).
  • a seguito della comunicazione di mutamenti delle caratteristiche dei beni e dei servizi abilitati (cfr. art 23Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA).
  • a seguito della comunicazione di sostituzione del Legale Rappresentate
  • per motivi tecnici od organizzativi, previa, ove possibile, preventiva comunicazione
  • a seguito dell'accertata non veridicità, incompletezza o il mancato aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni fornite dai fornitori
  • a seguito dell'accertamento da parte di Consip di una o più violazioni delle Regole da parte del Fornitore nel corso degli ultimi 24 mesi. In particolare, l'accertamento di tre violazioni delle Regole Mepa da parte del fornitore nel corso degli ultimi 24 mesi potrà comportare la Sospensione dell'abilitazione per un periodo di tempo variabile tra 1 e i 12 mesi. E' fatta comunque salva la possibilità per Consip di valutare che anche una singola violazione delle Regole, costituisca, in considerazione della sua gravità, di per sé fatto illecito - e come tale produttivo di danni risarcibili - e/o autonoma causa di sospensione, revoca o diniego dell'abilitazione. (cfr. art 51 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA).
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»Contenuto ed efficacia del Catalogo

Il Catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta ai Punti Ordinanti, ai sensi dell'art. 1336 del codice civile. I cataloghi dei fornitori contengono dunque offerte di beni e servizi impegnative e vincolanti nei confronti dei punti ordinanti.
Il Catalogo contiene i beni e i servizi per i quali è stata concessa l'abilitazione. Il fornitore abilitato si impegna a mantenere sempre aggiornato il catalogo, avendo cura, tra l'altro, che i beni e i servizi per i quali è stata concessa l'abilitazione siano effettivamente disponibili.
Gli eventuali allegati al catalogo non potranno contenere disposizioni in contrasto con il contenuto del Catalogo e , in caso di discordanza, prevarrà il contenuto del Catalogo.
Il fornitore abilitato garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Beni inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.

»Modifica del Catalogo

In qualsiasi momento il fornitore potrà eliminare un bene/servizio dal proprio catalogo e/o modificare talune caratteristiche dei beni/servizi contenute nel catalogo.
Qualsiasi modifica effettuata sui cataloghi sarà valida ed efficace nei confronti dei punti ordinanti a partire dal momento della sua pubblicazione sul sito, fatta salva l'ulteriore validità ed efficacia dell'offerta precedentemente pubblicata fino al secondo giorno solare successivo alla pubblicazione sul sito della sua modifica o eliminazione. Infatti, poiché l'amministrazione ha a disposizione due giorni per perfezionare l'ordine diretto attraverso il sistema, resta fermo l'obbligo per il fornitore di applicare, per i due giorni successivi alla modifica, i prezzi e le condizioni presenti nell'ordinativo di fornitura generato sul sistema in data anteriore all'intervento delle modifiche/eliminazioni sul catalogo.

»Garanzia-durata e servizi di assistenza

La descrizione dettagliata della garanzia e/o del servizio di assistenza, eventualmente prestati dal produttore e/o dal Fornitore e/o da terzi da questi incaricati, viene indicata dal fornitore negli appositi campi "Garanzia" ed "Assistenza", disponibili per ciascun articolo, nel modello di documento elettronico (template) preposto per la pubblicazione del catalogo, oppure, se necessario, dandone dettagliata descrizione nel campo "Note".

In assenza di espressa indicazione nel catalogo, della garanzia per i vizi del prodotto e/o della sua durata, si applicano le norme vigenti in materia.
La durata minima della garanzia, laddove prevista, può variare in base alla tipologia ed alla specificità dei prodotti.
In aggiunta alla garanzia ed assistenza prestate dal Produttore ed alle ordinarie garanzie previste dalla legge, è facoltà del Fornitore prevedere un servizio di assistenza aggiuntivo e/o una garanzia ulteriore, di cui potrà fornire dettagliata descrizione.

Il Fornitore comunque si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l'assistenza che vengono fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, sul prodotto. Il Fornitore è tenuto, entro i termini indicati nella documentazione del Bando e su espressa richiesta dell'Amministrazione, ad inviare un documento elettronico, firmato digitalmente, che attesti il contenuto della garanzia ed assistenza prestate dal produttore relativamente a ciascun prodotto oggetto della richiesta dell'Amministrazione. Nell'evasione di Ordine Diretto, il Fornitore è tenuto, in ogni caso e indipendentemente da una richiesta dell'Amministrazione, a fornire gli articoli accompagnati dalla garanzia e dall'assistenza prestate agli stessi dal Produttore.

»Consegna di beni/servizi a condizioni diverse da quanto pubblicato a catalogo

In base a quanto disposto dall'art. 1336 c.c., la pubblicazione sul Sistema dei Prodotti costituisce un'offerta al pubblico ed in quanto tale vincolante, per il fornitore, a consegnare esattamente lo stesso prodotto oggetto di ordine diretto, alle stesse condizioni indicate sul catalogo, salvo incorrere in inadempimento contrattuale.
La consegna di prodotti diversi da quelli scelti a catalogo dalle Amministrazioni, mediante ordine diretto, o eventuali sconti sul prezzo pubblicato, al fine di rimediare alla consegna di prodotti diversi da quelli scelti dai punti ordinanti costituisce un comportamento lesivo della concorrenza ed in palese violazione con le norme che regolano il corretto e trasparente funzionamento del Mercato Elettronico.
L'Ordine Diretto, infatti, non permette un'ulteriore contrattazione né sul prezzo né sul prodotto né sulle altre condizioni di fornitura pubblicate.
La PA dunque potrà inserire, nell'apposito campo note disponibile sul sistema, indicazioni e/o specificazioni esclusivamente di tipo operativo e di supporto all'esecuzione dell'ordine;
in nessun caso possono essere modificati i termini tecnici ed economici dell'offerta di vendita, pena l'inefficacia dell'ordine.
Previo accordo tra le parti, in presenza di indisponibilità di prodotti offerti a catalogo (ad esempio per rinnovi tecnologici dei prodotti non comunicati dai produttori ai Fornitori), è prassi consolidata permettere al fornitore di offrire in sostituzione un prodotto che presenti le medesime caratteristiche tecniche (o superiori) e le stesse condizioni contrattuali (ad es. tempi di consegna, prezzo...).

»Validità ed efficacia del Catalogo e dell'Ordine Diretto

L'Offerta a Catalogo e gli Ordini Diretti saranno considerati validi ed efficaci se il punto ordinante rispetta le condizioni contenute nel catalogo. In particolare, il PO dovrà rispettare:

  • il lotto minimo di beni/servizi che possono essere ordinati indicata dal fornitore
  • l'importo minimo di consegna
  • l'area di consegna
  • la Disponibilità Massima Garantita di Beni/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico
  • le caratteristiche e le condizioni indicate dal fornitore a catalogo. Ad esempio, nel caso dei servizi di igiene ambientale, l'ordine diretto di "Pacchetto di servizi di pulizia per caserme"sarà efficace sole se effettuato dalla tipologia di Amministrazione a cui il servizio è rivolto.
  • la non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore cui è rivolto l'Ordine: nel caso in cui l'Ordine sia inviato dal Punto Ordinante di un'Amministrazione che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Nei casi sopra elencati, l'ordine diretto è privo dell'efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto

»Efficacia dell'Ordine Diretto e conclusione del Contratto

Ai fini della sua validità ed efficacia il documento elettronico generato automaticamente dal Sistema dovrà essere sottoscritto con apposizione di Firma Digitale dal Punto Ordinante e caricato sul Sistema. Gli ordinativi di fornitura inoltrati attraverso altre procedure (ad es. via fax) non potranno essere considerati dei contratti perfezionati nell'ambito del Mercato Elettronico.

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»Beni e servizi oggetto di RdO

La richiesta di offerta potrà avere quale oggetto principale esclusivamente beni o servizi abilitati o abilitabili al Mercato Elettronico, sulla base dei Bandi attivi al momento dell'invio della RDO ai Fornitori (cfr. art 37 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA).

»Richiesta di offerta semplificata

L'RdO semplificata offre all'Amministrazione la possibilità di creare off line la lista degli articoli desiderati e di allegarla nel corso della procedura di Richiesta di Offerta. Per presentare la propria proposta, le imprese invitate dovranno compilare e allegare alla propria offerta un documento contenete il dettaglio tecnico ed economico della proposta.
I fornitori potranno rispondere alle RDO anche attraverso beni non ancora abilitati, ma comunque dotati di tutte le caratteristiche e i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione.

La Richiesta di Offerta Semplificata deve essere predisposta secondo le linee guida pubblicate nell'area dedicata all' RDO semplificata del portale, e può essere utilizzata esclusivamente nell'ambito delle categorie merceologiche per cui è prevista.

»Il principio di equivalenza nella formulazione delle specifiche tecniche - indicazione della marca e del codice prodotto in sede di formulazione della RdO

Un'amministrazione che richieda un particolare prodotto (identificabile in maniera univoca attraverso marca e codice) deve darne adeguate motivazioni, in assenza delle quali, e pur in assenza della formulazione <<o equivalente>>, la valutazione delle offerte ricevute va fatta in relazione alla conformità alle specifiche tecniche.

Infatti, l'art. 68 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) afferma che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.

»La personalizzazione dell'RDO

Il Punto Ordinante ha la possibilità di indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere digitalmente, ulteriori elementi relativi alla singola RDO, quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto, condizioni relative alla procedura, ulteriori requisiti o garanzie richieste ai Fornitori che intendono partecipare al procedimento, eventuali modalità di comunicazione che il Punto Ordinante intende ammettere nel corso del procedimento, nonché i criteri sulla base dei quali intende valutare le Offerte.

»Ulteriori informazioni a completamento dell'offerta

I documenti eventualmente allegati alle offerte in risposta alle RdO, potranno contenere esclusivamente informazioni aggiuntive e non sostitutive delle caratteristiche tecniche e economiche dei prodotti/servizi con i quali il Fornitore ha risposto alla RdO attraverso il Sistema.

»Le Richieste di garanzia a tutela della corretta esecuzione del contratto

Si ricorda, che per richiedere ai fornitori adempimenti aggiuntivi rispetto a quanto previsto nella documentazione del Bando di abilitazione, l'Amministrazione dovrà necessariamente predisporre una Richiesta di Offerta (RdO). L'Ordine Diretto infatti vincola il fornitore al prezzo e alle condizioni di vendita pubblicate a catalogo e non permette al fornitore di adeguare il prezzo d'offerta agli eventuali costi aggiuntivi richiesti dall'amministrazione.
Le Amministrazioni che si vogliono avvalere di forme di garanzia a tutela della corretta esecuzione del contratto (ad es. fideiussione) sono tenute ad informare preventivamente, attraverso le funzionalità disponibili per l'RDO (campo note, condizioni particolari di fornitura...) tutti gli operatori economici invitati a presentare un'offerta, in merito alle garanzie che saranno richieste al fornitore in fase di aggiudicazione definitiva.

»Art. 38, comma 3 del D.lgs. 163/2006 - D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità Contributiva) - Art. 38, comma 3 del D.lgs. 163/2006 e D.L. 185/2008 e legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2

L'art. 38 del Dlgs n. 163/2006 prevede espressamente che: "Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva...".

Il 28 gennaio 2009, con Legge di conversione n. 2, è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185. (misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione, impresa.), norma che apporta importanti innovazioni in tema di DURC.

A seguito di tale riforma normativa, è stato stabilito che "le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge", liberando le imprese da tale onere procedurale.
Consip S.p.A., nell'ambito del MEPA, ai fini dell'abilitazione, richiede ai fornitori una autocertificazione di regolarità contributiva provvedendo successivamente, ogni sei mesi e per tutta la durata dell'abilitazione, a richiedere allo stesso fornitore la conferma di quanto già autocertificato.
Resta, pertanto, in capo all'Amministrazione contraente, a seguito dell'aggiudicazione di una RDO ovvero, di seguito ad un OD, verificare, così come previsto dalla normativa, la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, richiedendo agli istituti e agli enti preposti il rilascio del DURC.

Cos'è il DURC?

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

»Tempistiche ricezione delle offerte (durata RdO)

In considerazione dei principi stabiliti all'art. 70, comma 1, del Codice dei Contratti, si suggerisce alle PA di fissare un periodo di tempo sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, della complessità della richiesta e della possibile necessità, per le imprese invitate, di aggiornare il proprio catalogo ai fini della predisposizione di offerte conformi alle specifiche richieste.

»Richiesta di ritiro dell'offerta da parte del Fornitore

Qualora, durante il periodo di presentazione delle proposte, il Fornitore che abbia già sottomesso la propria offerta voglia per qualsiasi motivo ritirare l'offerta presentata, può chiedere formalmente (a mezzo testo via e-mail firmato digitalmente / fax firmato / etc) al Punto Ordinante, entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta , di ritirare la propria offerta.
Il Punto Ordinante, in qualità di unico soggetto competente e responsabile dell'andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività quali potrà assecondare tale richiesta attraverso la funzione "invalida proposta" disponibile sul Sistema.
Dopo l'annullamento della proposta ed entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Fornitore potrà eventualmente sottomettere una nuova offerta.
Il Sistema traccia l'operazione di annullamento, ma non consente la visione del contenuto dell'offerta invalidata.

»Sblocco RDO e valutazione delle offerte

Attualmente il sistema fornisce al PO una graduatoria automatica basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso.
Si precisa quindi che nel caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito, e pertanto indicato nelle Condizioni particolari della RDO, di aggiudicare il contratto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stessa non dovrà tenere conto esclusivamente della graduatoria generata in automatico dal sistema sulla base del prezzo più basso, ma dovrà altresì procedere alla valutazione e conseguente attribuzione del punteggio tecnico. La graduatoria di merito dovrà essere formulata quindi sulla base del punteggio complessivo (ovvero la somma di quello economico e di quello tecnico) ottenuto da ciascun concorrente.

L'Amministrazione è tenuta a verificare la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto richiesto nella RDO.
Sulla base dei criteri di aggiudicazione e valutazione indicati dal Punto Ordinante nell'ambito della procedura, il Punto Ordinante potrà:

  • accettare una delle offerte entro il termine di validità ed irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO (data ultima di accettazione)
  • non accettare alcuna delle Offerte ricevute facendo decorrere il termine di validità ed irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO.

Si ricorda che in tal caso l'amministrazione deve comunicare la decisione di non aggiudicare il contratto.

»Validità ed efficacia delle offerte in risposta alla RDO

L'offerta presentata attraverso il sistema dal Fornitore in risposta ad una RDO, in quanto firmata digitalmente, costituisce una proposta contrattuale rivolta al punto ordinante valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella RDO ("Data di ultima accettazione"), ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.
Tale offerta non è sottoposta alle condizioni ed ai limiti del lotto minimo, dell'area di consegna e dell'eventuale disponibilità massima garantita indicati a catalogo.
Con l'invio della propria offerta il fornitore accetta le condizioni particolari di contratto eventualmente previste dal punto ordinante.
L'offerta di Beni/Servizi non abilitati costituisce violazione delle Regole Mepa. Solo nel caso di RDO semplificate (a riga unica) il fornitore potrà rispondere alle RDO anche attraverso beni/servizi non ancora abilitati, ma comunque dotati di tutte le caratteristiche e i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione.

»L'accettazione

L'accettazione del Punto Ordinante dovrà avere ad oggetto l'intera Offerta del Fornitore Abilitato prescelto. Non sono previste accettazioni parziali (o RDO divise in lotti). Per acquisti suddivisi in lotti diversi, dovranno essere inviate diverse RDO.

L'Amministrazione ha la possibilità di inserire nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria, inviata al fornitore aggiudicatario, il richiamo agli eventuali adempimenti, previsti dalle condizioni particolari della RdO, a cui è subordinata la stipula del contratto.

»Obblighi di pubblicità e di comunicazione

Ai sensi dell'art. 79 del Codice degli Appalti, a tutti i fornitori che hanno presentato un offerta, attraverso una procedura automatica del sistema, verrà data comunicazione via e mail dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria e, successivamente, di quella definitiva, con indicazione del Fornitore risultato aggiudicatario.
L'amministrazione, ai fini di una maggiore trasparenza, inoltre, attraverso la funzionalità "Mostra Offerte ai Fornitori" può dare visibilità ai fornitori partecipanti dei dettagli tecnici ed economici delle offerte ricevute (con esclusione del nome dell'impresa).

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»La Conclusione del Contratto mediante Ordine Diretto

Il contratto con il fornitore sarà automaticamente concluso e immediatamente vincolante tra le parti non essendo prevista la possibilità di recesso unilaterale da parte dell'amministrazione ordinante. Il fornitore è tenuto a dare esecuzione al contratto entro i termini e con le modalità previste dal medesimo.
Il Contratto concluso sul Mercato Elettronico mediante un ordine diretto è composto da:

  • il contenuto del Catalogo del fornitore relativamente al prodotto/servizio acquistato;
  • l'ordine diretto inviato dall'amministrazione;
  • le Condizioni Generali di Contratto relative al prodotto/servizio acquistato.

»La Conclusione del Contratto mediante RDO

Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Accettazione del Punto Ordinante è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dal Punto Ordinante nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi dell'articolo 37; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

»La Conclusione del Contratto

Il Contratto concluso mediante Ordine Diretto o RDO assume la forma di scrittura privata che si perfeziona tramite scambio dei relativi documenti di offerta e accettazione. L'eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del Contratto (ad esempio atto pubblico) saranno di esclusiva competenza e cura del Punto Ordinante.
Il Punto Ordinante è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato. (cfr. art. 40 Regole di Accesso e Utilizzo MEPA)

»I diritti di segreteria

I diritti di segreteria sono gli importi applicati sull'attività certificativa (o atti e servizi connessi alla gestione) per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio, ovvero corrisposti ai segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
Consip, non intervenendo nella fase della conclusione/stipula/esecuzione dei contratti, non riscuote e/o percepisce alcuna somma per i diritti di segreteria. Sarà il Punto Ordinante a dover assicurare il rispetto delle norme sull'imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato." (v. art. 40, comma 2 delle Regole).

»La registrazione del contratto

Secondo quanto disposto dal T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) gli elementi in base ai quali viene disposta o meno la registrazione dei contratti sono:

  • la forma del contratto
  • l'oggetto del contratto
  • l'assoggettabilità o meno del corrispettivo all'imposta sul valore aggiunto

Riguardo alla forma: i contratti stipulati all'interno del MEPA sono contratti che assumono la forma di scrittura privata semplice, eventualmente perfezionata attraverso scambio di corrispondenza telematica;
Riguardo all' oggetto: i contratti stipulati all'interno del MEPA sono contratti aventi ad oggetto cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Il T.U.I.R. dispone che tali contratti (cioè quelli che, come nel MEPA, possiedono la forma e l'oggetto appena descritti) sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Si ha caso d'uso, dispone l'art. 6 del TUIR, quando "un atto si deposita (...) presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative oppure presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni (...) oppure sia obbligatorio per legge o regolamento".

I contratti stipulati all'interno del MEPA, in quanto aventi forma di scrittura privata semplice, non devono essere obbligatoriamente sottoposti a registrazione, salvo che in caso d'uso.

Ovviamente nulla impedisce che la registrazione possa essere richiesta volontariamente da una delle parti, e, dunque, dalla medesima pubblica amministrazione: la registrazione può servire, ad esempio, per conferire data certa all'atto.

A tal proposito, si rammenta che, secondo quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d. lgs. n. 82/2005, artt. 22 e 71, che hanno sostituito, sul punto, il d.p.r. 445/2000) e dal d.p.r. n. 101/2002 (art. 4, comma 5), le modalità di stipulazione del contratto attraverso lo scambio di documenti elettronici firmati digitalmente all'interno del sistema e la conservazione delle registrazioni del sistema sono tali da conferire valore probatorio alle registrazioni di sistema relative alle operazioni compiute all'interno del mercato elettronico.

La validazione temporale dei documenti scambiati tra le parti (il c.d. TIME STAMP che è associato a tutti i contratti stipulati nel MEPA) conferisce certezza alla data dei documenti medesimi e, dunque, a tale fine, rende superflua la registrazione del contratto. Come dispone infatti l'art. 20, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale, "la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale"(v. art. 71 del medesimo Codice Amministrazione Digitale).

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»Conservazione e archiviazione dei documenti

Le Amministrazioni e i Fornitori sono tenuti ad archiviare e a conservare tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure che li riguardano, in conformità alle norme di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., inclusi i messaggi di posta elettronica inviati e ricevuti, nonché i relativi allegati.
Il Gestore del Sistema provvede, in ogni caso, per conto di Consip e delle Amministrazioni procedenti, all'archiviazione e alla conservazione degli atti e dei documenti relativi alle procedure di abilitazione e di acquisto che sono stati prodotti e scambiati nell'ambito del Sistema, mentre non provvede alla conservazione e all'archiviazione dei messaggi di posta elettronica (inclusi i relativi allegati) scambiati tra Fornitori e Punti Ordinanti.
Per un periodo di 90 giorni dalla data di creazione del documento, il Gestore del Sistema mette comunque a disposizione dell'Amministrazione procedente sul Sistema ciascun documento relativo alle procedure di acquisto di cui tale Amministrazione è direttamente responsabile, affinché possa essere accessibile direttamente sul Sistema.
Trascorsi 90 giorni dalla creazione del documento, il documento viene archiviato e conservato dal Gestore del Sistema ai sensi e nel rispetto della normativa vigente e l'Amministrazione procedente potrà chiederne copia inviando apposita richiesta scritta in tal senso al Gestore del Sistema e, per conoscenza, a Consip.(cfr. art 44 Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico della PA).

»Accesso ai documenti amministrativi

All'aggiudicazione di un'RDO, o successivamente, l'amministrazione procedente può utilizzare la funzione "mostra offerte ai fornitori" che consente a tutte le imprese che hanno presentato un'offerta di visualizzare i dettagli tecnici ed economici di tutti i fornitori partecipanti (con esclusione del nome dell'impresa).
 L'utilizzo della funzione sul MEPA è a discrezione dell'amministrazione.
In ogni caso la Legge 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") afferma il diritto per i fornitori ad avere accesso alla documentazione dell'amministrazione facendogliene diretta ed esplicita richiesta ("Il diritto di accesso (...) si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.)

Tutti i fornitori partecipanti, comunque, riceveranno via e-mail una comunicazione relativa all'aggiudicazione in via provvisoria e definitiva con l'indicazione dell'impresa aggiudicatrice, senza conoscere i dettagli dell'aggiudicazione.

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»Mancato ricevimento della fattura

L'amministrazione potrà legittimamente rifiutarsi di saldare il fornitore fino al ricevimento di idonea fatturazione. La presentazione della fattura infatti è condizione necessaria ed indispensabile affinché l'amministrazione effettui il pagamento. Questo vale in via generale, salvo che il Contratto o una norma, anche secondaria, vigente in materia non stabilisca diversamente.

»Spese connesse al mezzo di pagamento

Le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto dal PO restano a carico dell'Amministrazione (ad esempio spese bancarie per l'ordine di bonifico).

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Allegati
Regole e suggerimenti aggiornato al 22 marzo 2010 (PDF - 126 KB)
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